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CORTE DEI CONTI - SEZIONE AUTONOMIE

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Il problema interpretativo che si è posto riguarda l’ambito di efficacia temporale della disposizione riduttiva.
Come ricorda la Corte stessa, la materia è già stata esaminata, pervenendo a conclusioni opposte, prima dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e poi dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia.
Il MEF nella circolare n. 36 del 2008 ha ritenuto che la riduzione operi per tutta l’attività progettuale non ancora remunerata alla data del 1° gennaio 2009, anche quindi per quella realizzata nel 2008, anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina.
La Sez. regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n. 40 del 2009, ha ritenuto invece che i compensi erogati dal 1° gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, sono assoggettati alla previgente disciplina, sottolineando che le ricordate disposizioni non possono avere efficacia retroattiva ed applicarsi, dunque, anche nei casi in cui le attività incentivate siano già state compiute.

La Corte, dunque, in considerazione di tali contrasti interpretativi e della conseguente pluralità di richieste di parere formulate dalle Sez. regionali, ha ritenuto opportuno chiarire in via definitiva la portata applicativa della disposizione in oggetto, confermando la tesi già esposta dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia.
In particolare, la Corte sostenendo che “dal compimento dell’attività nasce il diritto al compenso, intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva”, ha ritenuto che il significato della disposizione contenuta nel comma 7-bis dell’art. 61 del D.L. 112/2008, “va inteso nel senso che il “quantum” del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l’entità della somma da ripartire”, per cui “i compensi erogati dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell’art. 92 – comma 5 – del codice dei contratti pubblici, prima della modifica apportata con il comma 7 bis – aggiunto all’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.


Sulla base di tale parere rilasciato dalla Corte dei Conti nazionale si invitano i Tecnici a ribadire alle loro Amministrazioni che le somme da liquidare dovranno essere coerenti con tale parere, si invitano i colleghi che avessero difficoltà a far applicare la norma di segnalarci tale comportamento al fine di permetterci di intervenire in loro favore e difesa.

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